Condizioni per le imprese funebri
Versione 1.3, in vigore dal 10 ottobre 2026
In breve
- L'impresa funebre crea il memoriale solo su richiesta firmata di un familiare che ne ha titolo, lo attiva e lo affida al referente della famiglia. Non sono ammessi memoriali creati di propria iniziativa.
- Dopo l'affidamento la pagina è della famiglia: l'impresa non vede i contributi in attesa né le email dei visitatori e non modera.
- Ogni memoriale attivato è garantito alla famiglia per 10 anni, anche se l'impresa recede, non rinnova o non paga. È un impegno che RediVivo assume verso la famiglia e che l'impresa non può revocare.
- Tre piani: Libero senza canone, Professionale e Gruppo con canone annuale e memoriali inclusi. Prova gratuita di 30 giorni con 2 memoriali. Pagamento con fattura.
- RediVivo è un servizio digitale: la targhetta la fa realizzare l'impresa dal proprio fornitore, con il file che scarica dal gestionale, e la prova prima di applicarla. La verifica del regolamento del cimitero e l'applicazione spettano all'impresa e al concessionario della sepoltura.
- La responsabilità di RediVivo verso l'impresa è limitata, salvo dolo e colpa grave. Alcune clausole richiedono un'approvazione specifica e sono elencate in fondo.
- Fa parte del contratto l'accordo sul trattamento dei dati.
1. Parti, definizioni e documenti contrattuali
1.1. Le presenti condizioni generali regolano il rapporto tra Federico Infelici, partita IVA 02427350513 (di seguito «RediVivo»), e l'impresa funebre che sottoscrive il modulo d'ordine (di seguito «l'Impresa»).
1.2. Nel testo si intende per:
- Servizio: la piattaforma RediVivo, che comprende l'area riservata dell'Impresa (il «gestionale») e le pagine pubbliche dei memoriali;
- Memoriale: la pagina dedicata a una persona defunta;
- Lavagna: l'insieme dei contributi lasciati dai visitatori su un memoriale;
- Richiedente: il familiare legittimato che chiede all'Impresa la creazione del memoriale;
- Referente: la persona della famiglia a cui il memoriale è affidato; può coincidere con il Richiedente o essere da questi designata;
- Custode: il familiare invitato dal Referente a collaborare alla cura del memoriale;
- Attivazione: l'operazione con cui l'Impresa rende operativo un memoriale e da cui decorrono il corrispettivo e la garanzia di durata;
- Affidamento: l'invio al Referente dell'invito a prendere in custodia il memoriale e la sua accettazione;
- Targhetta: il supporto fisico con il codice QR destinato alla lapide, fatto realizzare dall'Impresa;
- Listino: il prospetto dei piani e dei prezzi pubblicato sul sito di RediVivo nella pagina dedicata ai prezzi.
1.3. Il contratto è formato, in ordine di prevalenza, da: (a) il modulo d'ordine sottoscritto dall'Impresa, con le eventuali condizioni particolari; (b) le presenti condizioni generali; (c) l'accordo sul trattamento dei dati; (d) il Listino in vigore alla data dell'ordine.
1.4. L'Impresa dichiara di agire nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Le norme a tutela dei consumatori non si applicano al presente contratto.
2. Oggetto
2.1. RediVivo mette a disposizione dell'Impresa, per la durata del contratto, il gestionale con cui creare i memoriali, attivarli, affidarli ai Referenti, scaricare i file del codice QR, gestire i propri utenti e consultare le fatture.
2.2. Per ogni memoriale attivato RediVivo si obbliga inoltre, a favore della famiglia, a mantenerlo in linea per la durata indicata all'articolo 11.
2.3. Il Servizio non comprende la moderazione dei contenuti da parte dell'Impresa, né l'accesso dell'Impresa ai contributi non pubblicati e ai dati dei visitatori (articolo 7).
2.4. Il Servizio è digitale. RediVivo non produce, non vende e non consegna targhette né altri oggetti (articolo 8).
3. Conclusione del contratto e periodo di prova
3.1. Prova. L'Impresa può provare il Servizio gratuitamente per 30 giorni, attivando fino a 2 memoriali. La prova inizia con l'accettazione in linea delle presenti condizioni e dell'accordo sul trattamento dei dati, che si applicano fin dal primo memoriale creato.
3.2. Durante la prova valgono tutti gli obblighi degli articoli 5, 6, 7 e 9. I memoriali di sola dimostrazione devono riguardare persone di fantasia ed essere indicati come tali; vengono cancellati al termine della prova.
3.3. I memoriali attivati durante la prova per una famiglia reale godono della stessa garanzia di durata degli altri (articolo 11), anche se l'Impresa non prosegue il rapporto.
3.4. Conclusione. Al termine della prova, o in qualsiasi momento prima, l'Impresa sceglie un piano e sottoscrive il modulo d'ordine. Il contratto si conclude quando RediVivo riceve il modulo d'ordine sottoscritto dal legale rappresentante con firma elettronica, oppure trasmesso dalla casella PEC dell'Impresa, completo dell'approvazione specifica delle clausole elencate all'articolo 25.
3.5. Se al termine della prova l'Impresa non sceglie alcun piano, l'accesso al gestionale resta in sola consultazione e non è possibile attivare nuovi memoriali.
4. Piani, prezzi e Listino
4.1. I piani disponibili, le funzioni comprese in ciascuno e i prezzi sono quelli del Listino pubblicato sul sito. Alla data di questa versione sono, in sintesi:
| Piano | Canone | Memoriali inclusi nell'anno | Ogni memoriale ulteriore |
|---|---|---|---|
| Libero | Nessuno | Nessuno | 34 € |
| Professionale | 468 € l'anno | 24 | 17 € |
| Gruppo | 1.188 € l'anno | 90 | 12 € |
4.2. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. In caso di differenza tra la tabella e il Listino pubblicato prevale il Listino, che può indicare anche il numero di utenti compresi in ciascun piano e periodicità di fatturazione diverse da quella annuale.
4.3. Il corrispettivo di ogni memoriale è dovuto con l'Attivazione e comprende la garanzia di durata dell'articolo 11. I memoriali inclusi nel canone e non utilizzati nell'anno contrattuale non si riportano all'anno successivo.
4.4. L'Impresa può passare a un piano superiore in ogni momento; il passaggio a un piano inferiore ha effetto dalla scadenza dell'anno contrattuale in corso.
4.5. L'Impresa determina liberamente il prezzo al quale offre il memoriale alle famiglie.
5. Creazione e Attivazione dei memoriali: la richiesta documentata della famiglia
5.1. Un memoriale può essere creato soltanto su richiesta di un familiare legittimato, raccolta dall'Impresa per iscritto prima dell'Attivazione mediante il modulo di attivazione fornito da RediVivo o un modulo di contenuto equivalente.
5.2. Nel modulo il Richiedente dichiara:
- (a) di rientrare tra i soggetti a cui la legge riconosce il consenso all'esposizione del ritratto della persona defunta (artt. 93 e 96 della legge n. 633 del 1941: coniuge e figli; in mancanza, genitori; poi fratelli e sorelle; poi ascendenti e discendenti fino al quarto grado), indicando il proprio rapporto di parentela;
- (b) di agire d'accordo con gli altri congiunti di pari grado e di aver informato gli altri familiari stretti;
- (c) che la persona defunta non ha lasciato una volontà scritta contraria;
- (d) di essere concessionario della sepoltura o di avere il consenso del concessionario all'applicazione della targhetta;
- (e) chi sarà il Referente, con i relativi recapiti.
5.3. L'Impresa:
- (a) accerta l'identità del Richiedente con la diligenza che già impiega per l'incarico funebre, senza acquisire per RediVivo copie di documenti;
- (b) consegna al Richiedente copia del modulo, che contiene l'informativa breve sul trattamento dei dati, e gli indica dove trovare l'informativa completa;
- (c) registra nel gestionale il nome del Richiedente, il rapporto di parentela dichiarato e la data della dichiarazione;
- (d) conserva l'originale firmato per dieci anni dall'Attivazione e ne consegna copia a RediVivo, a semplice richiesta, entro cinque giorni lavorativi;
- (e) in caso di cessazione dell'attività o del contratto, consegna a RediVivo copia dei moduli relativi ai memoriali ancora attivi.
5.4. L'Impresa inserisce nel memoriale soltanto i dati e le immagini forniti o approvati dal Richiedente. Le notizie sulla salute della persona defunta e sulle circostanze della morte possono essere inserite solo su espressa indicazione della famiglia.
5.5. L'Impresa non attiva il memoriale e avvisa RediVivo se viene a conoscenza di un'opposizione di altri familiari di pari grado o di una volontà contraria della persona defunta.
5.6. Se la famiglia esercita nei termini di legge il diritto di recesso dal contratto concluso con l'Impresa, e l'Impresa lo comunica a RediVivo entro 30 giorni dall'Attivazione, RediVivo cancella il memoriale e storna il relativo corrispettivo.
6. Divieto di creare memoriali di propria iniziativa
6.1. È vietato all'Impresa creare memoriali:
- (a) di propria iniziativa, senza la richiesta dell'articolo 5;
- (b) a partire da archivi, registri, elenchi di servizi svolti, necrologi o altre fonti, anche pubbliche;
- (c) in blocco o in modo automatico;
- (d) in via anticipata, con l'intento di proporli successivamente alle famiglie.
6.2. Il fatto che il nome e le date di una persona siano riportati su una lapide o in un necrologio non autorizza la creazione di un memoriale.
6.3. RediVivo può sospendere immediatamente la visibilità dei memoriali creati in violazione di questo articolo e cancellarli, dandone comunicazione all'Impresa. La violazione costituisce inadempimento grave ai sensi dell'articolo 17.
7. Che cosa l'Impresa può e non può fare sul memoriale
7.1. Fino all'Affidamento l'Impresa prepara il memoriale secondo le indicazioni della famiglia. Dall'Affidamento in poi la cura della pagina spetta al Referente.
7.2. L'Impresa:
- (a) non ha accesso ai contributi in attesa di approvazione, non pubblicati o rimossi, agli indirizzi email dei visitatori, alle segnalazioni e alle decisioni di moderazione;
- (b) non modera i contenuti e non interviene sulle scelte del Referente;
- (c) vede del memoriale soltanto ciò che è pubblico, oltre ai dati del proprio gestionale.
7.3. L'Impresa non chiede al Referente le credenziali di accesso, non opera al suo posto e non tenta di aggirare le limitazioni del punto 7.2.
7.4. Questa separazione è una condizione essenziale del Servizio: tutela la riservatezza di chi scrive e rende possibile la permanenza del memoriale dopo la fine del rapporto tra l'Impresa e RediVivo.
7.5. RediVivo può indicare in calce al memoriale il nome dell'Impresa che lo ha creato e, nei piani che lo prevedono, il logo e i recapiti. La famiglia resta libera di chiedere che l'indicazione non compaia.
8. Codice QR e targhetta
8.1. Per ogni memoriale attivato l'Impresa scarica dal gestionale i file del codice QR pronti per la riproduzione e la scheda tecnica della targhetta. RediVivo non produce, non vende e non consegna targhette: la targhetta è realizzata a cura e a spese dell'Impresa, da un fornitore scelto dall'Impresa.
8.2. Il codice QR contiene un indirizzo permanente di RediVivo, legato al codice del memoriale. L'Impresa non lo modifica, non genera codici propri che puntino al memoriale e non interpone servizi di terzi (accorciatori di indirizzi, reindirizzamenti, sistemi di tracciamento).
8.3. L'Impresa utilizza il file ufficiale, senza modificarlo, e fa rispettare al proprio fornitore la scheda tecnica di RediVivo: formato non superiore a 6×6 cm, moduli scuri su fondo chiaro, dimensione minima del codice, nessun elemento aggiunto e nessun messaggio promozionale.
8.4. Prova di lettura. Prima di applicare o di consegnare una targhetta l'Impresa la inquadra con almeno due telefoni diversi e verifica che apra il memoriale a cui è destinata e che il codice scritto sotto il codice QR sia quello del memoriale; poi registra la verifica nel gestionale. Una targhetta che non supera la prova non viene applicata né consegnata.
8.5. La qualità, la durata e la conformità della targhetta, la sua posa e la sua sostituzione riguardano l'Impresa e il suo fornitore. RediVivo risponde della corrispondenza tra il file scaricato e il memoriale e della permanenza dell'indirizzo contenuto nel codice (punto 8.2 e articolo 11); non risponde dei difetti dell'oggetto né dei danni causati dalla sua applicazione.
8.6. Il file del codice QR resta scaricabile per tutta la durata del memoriale e il codice non cambia: una targhetta danneggiata o illeggibile si riproduce dallo stesso file, ripetendo la prova di lettura.
9. Regolamenti cimiteriali e applicazione della targhetta
9.1. Non esiste una disciplina nazionale delle targhette con codice QR: la materia è regolata dai regolamenti comunali di polizia mortuaria, dai piani cimiteriali, dagli atti di concessione e dalle disposizioni dei gestori.
9.2. Spetta all'Impresa, insieme al concessionario della sepoltura, prima dell'applicazione:
- (a) verificare che cosa prevedono il regolamento del Comune, il piano cimiteriale, l'atto di concessione e le disposizioni del gestore;
- (b) ottenere, dove richiesta, l'autorizzazione dell'ufficio competente, a nome del concessionario;
- (c) acquisire il consenso del concessionario, se diverso dal Richiedente;
- (d) nei cimiteri monumentali e sulle sepolture di interesse storico, verificare gli eventuali ulteriori vincoli.
9.3. È vietato applicare targhette su sepolture di terzi o senza titolo.
9.4. La targhetta è applicata in modo da non danneggiare la lapide e da poter essere rimossa.
9.5. RediVivo fornisce all'Impresa una guida, un modello di richiesta di autorizzazione e la scheda tecnica della targhetta. RediVivo non garantisce che un determinato Comune o gestore ammetta la targhetta.
9.6. Le conseguenze di un'applicazione non conforme, comprese le spese di rimozione disposte dal Comune o dal gestore e gli eventuali danni alla lapide, non sono a carico di RediVivo.
9.7. La rimozione della targhetta non incide sulla durata del memoriale, che resta raggiungibile dal suo indirizzo.
10. Rapporto dell'Impresa con la famiglia
10.1. Il contratto con cui la famiglia acquista il memoriale è concluso tra la famiglia e l'Impresa, che ne è l'unico venditore e professionista ai sensi del Codice del consumo.
10.2. Sono a carico dell'Impresa le informazioni precontrattuali, il diritto di recesso quando la legge lo prevede (in particolare per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali o a distanza) e la garanzia di conformità verso la famiglia.
10.3. L'Impresa presenta il Servizio in modo corretto e completo. In particolare:
- (a) indica che il memoriale è garantito per 10 anni dall'Attivazione e rinnovabile, senza usare espressioni come «per sempre» o «perpetuo»;
- (b) spiega che la pagina è pubblica, che la famiglia approva i contributi e che RediVivo può rimuovere contenuti illeciti;
- (c) spiega che la targhetta è soggetta alle regole del cimitero;
- (d) non promette funzioni o livelli di servizio diversi da quelli descritti da RediVivo.
10.4. Rivalsa. Se l'Impresa è tenuta a un rimedio verso la famiglia per un difetto di conformità del servizio digitale imputabile a RediVivo, ha diritto di rivalersi su RediVivo (art. 135-quindecies del Codice del consumo). L'Impresa comunica a RediVivo la contestazione della famiglia entro 15 giorni da quando l'ha ricevuta e le consente di porvi rimedio direttamente.
11. Continuità dei memoriali a favore della famiglia
11.1. Stipulazione a favore di terzo. Per ogni memoriale attivato RediVivo si obbliga verso l'Impresa, a favore della famiglia della persona ricordata, rappresentata dal Referente, a mantenere il memoriale in linea e raggiungibile dal codice QR per 10 anni dalla data di Attivazione (art. 1411 del codice civile). Il corrispettivo di questa prestazione è compreso in quello dell'Attivazione ed è interamente anticipato.
11.2. Con l'accettazione dell'Affidamento il Referente dichiara di voler profittare della stipulazione. Da quel momento l'Impresa non può revocarla né modificarla, e la famiglia può far valere l'obbligo direttamente nei confronti di RediVivo.
11.3. L'obbligo di RediVivo verso la famiglia non viene meno in caso di:
- (a) recesso, disdetta o mancato rinnovo del contratto da parte dell'Impresa o di RediVivo;
- (b) mancato o ritardato pagamento di qualsiasi somma da parte dell'Impresa, compreso il corrispettivo di quel memoriale;
- (c) sospensione o risoluzione del contratto;
- (d) cessazione dell'attività, cessione dell'azienda o apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'Impresa.
11.4. RediVivo conserva, nei casi del punto 11.3, ogni diritto di credito e ogni rimedio nei confronti dell'Impresa, ma non può opporli alla famiglia.
11.5. Alla scadenza dei 10 anni il rapporto relativo al memoriale prosegue direttamente tra RediVivo e la famiglia, alle condizioni d'uso pubblicate, che prevedono la possibilità di rinnovo.
11.6. Restano ferme le facoltà di RediVivo di sospendere o rimuovere un memoriale o singoli contenuti quando sono illeciti, quando il memoriale è stato creato in violazione degli articoli 5 e 6, su richiesta dei familiari legittimati o per ordine dell'autorità.
12. Livelli di servizio e assistenza
12.1. RediVivo si impegna a mantenere il Servizio disponibile con continuità, salvo le interruzioni necessarie alla manutenzione, che programma di preferenza in orario notturno.
12.2. RediVivo esegue copie di sicurezza giornaliere e cifrate. In caso di guasto con perdita di dati, il ripristino avviene dall'ultima copia disponibile.
12.3. In caso di interruzione non programmata delle pagine pubbliche dei memoriali, RediVivo ne dà notizia all'Impresa entro un giorno lavorativo dalla rilevazione e ripristina il Servizio nel più breve tempo possibile, con l'obiettivo di due giorni lavorativi, salvo cause di forza maggiore.
12.4. L'assistenza è fornita nei modi e negli orari previsti dal piano scelto. Le richieste di famiglie e visitatori relative ai contenuti, ai dati personali e alle segnalazioni sono gestite direttamente da RediVivo: l'Impresa che le riceve le inoltra senza ritardo a info@redivivo.me.
13. Marchio e materiali
13.1. Per la durata del contratto RediVivo concede all'Impresa una licenza non esclusiva, non trasferibile e gratuita di usare il nome e il logo «RediVivo» e i materiali promozionali forniti, al solo scopo di presentare il Servizio ai propri clienti.
13.2. L'Impresa usa nome e logo senza modificarli, secondo le indicazioni grafiche fornite, e in modo da non far apparire RediVivo come parte del proprio gruppo o come garante dei propri servizi funebri.
13.3. L'Impresa non registra e non usa come marchio, insegna, denominazione o nome a dominio segni uguali o confondibili con «RediVivo».
13.4. L'Impresa autorizza RediVivo a indicarne il nome e il logo tra le imprese che offrono il Servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta.
13.5. RediVivo può modificare la denominazione, il marchio o il dominio del Servizio. In tal caso assicura il reindirizzamento dei codici QR già generati e fornisce all'Impresa i materiali aggiornati.
13.6. Alla cessazione del contratto l'Impresa smette di usare nome, logo e materiali.
14. Corrispettivi, fatturazione e ritardi di pagamento
14.1. Il canone dei piani a pagamento è fatturato in via anticipata all'inizio di ciascun periodo contrattuale. I memoriali attivati oltre quelli inclusi e i memoriali del piano Libero sono fatturati a consuntivo alla fine di ogni trimestre solare.
14.2. RediVivo emette fattura elettronica tramite il Sistema di interscambio. L'Impresa comunica e tiene aggiornati i dati necessari, compreso il codice destinatario o l'indirizzo PEC.
14.3. Il pagamento avviene con bonifico bancario o addebito diretto SEPA (SDD), entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo diverso termine indicato nel modulo d'ordine.
14.4. In caso di ritardo sono dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi di mora nella misura prevista dalla legge per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre al rimborso dei costi di recupero nei limiti di legge.
14.5. Le contestazioni relative a una fattura devono essere comunicate per iscritto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento. La contestazione di una parte dell'importo non sospende il pagamento della parte non contestata.
15. Sospensione
15.1. Se un pagamento resta insoluto per oltre 15 giorni dal sollecito scritto, RediVivo può sospendere la possibilità per l'Impresa di creare e attivare nuovi memoriali, fino al saldo.
15.2. RediVivo può inoltre sospendere immediatamente l'accesso dell'Impresa, o di singoli suoi utenti, quando è necessario per ragioni di sicurezza o in presenza di violazioni degli articoli 5, 6 o 7, dandone comunicazione motivata.
15.3. La sospensione non riguarda mai i memoriali già attivati, che restano in linea, né l'accesso dei Referenti. Durante la sospensione l'Impresa conserva l'accesso in consultazione al gestionale.
16. Durata, rinnovo e recesso
16.1. Piano Libero. Il contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte può recedere in ogni momento con comunicazione scritta: l'Impresa con effetto immediato, RediVivo con il preavviso del punto 16.4.
16.2. Piani con canone. Il contratto dura 12 mesi dalla data di attivazione del piano e si rinnova tacitamente per periodi successivi di 12 mesi, salvo disdetta comunicata per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza. RediVivo ricorda la scadenza all'Impresa con almeno 60 giorni di anticipo.
16.3. Recesso dell'Impresa. L'Impresa può recedere in ogni momento da un piano con canone, con effetto dalla scadenza del periodo in corso. Il canone già pagato non è rimborsato, perché il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373 del codice civile).
16.4. Recesso di RediVivo. RediVivo può recedere dal contratto con un preavviso scritto di 90 giorni. In tal caso restituisce all'Impresa la quota di canone relativa al periodo non goduto.
16.5. Il recesso e la disdetta, da chiunque esercitati, non hanno effetto sui memoriali già attivati (articolo 11).
17. Risoluzione
17.1. Ciascuna parte può risolvere il contratto se l'altra, ricevuta una diffida scritta ad adempiere entro 15 giorni, non pone rimedio a un inadempimento grave.
17.2. Costituiscono in ogni caso inadempimento grave dell'Impresa:
- (a) la creazione di memoriali senza la richiesta dell'articolo 5 o in violazione dell'articolo 6;
- (b) il tentativo di accedere ai dati esclusi dall'articolo 7;
- (c) il mancato pagamento protratto per oltre 60 giorni dal sollecito scritto;
- (d) l'uso del marchio in violazione dell'articolo 13;
- (e) la violazione degli obblighi dell'accordo sul trattamento dei dati.
Nei casi delle lettere (a) e (b), se l'inadempimento non è rimediabile, RediVivo può risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta.
17.3. L'apertura di una procedura concorsuale nei confronti di una delle parti non determina di per sé la risoluzione del contratto.
18. Effetti della cessazione
18.1. Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa:
- (a) i memoriali attivati restano in linea e i codici QR restano validi, secondo l'articolo 11;
- (b) l'Impresa non può più creare o attivare memoriali;
- (c) l'Impresa conserva per 90 giorni l'accesso in consultazione al gestionale, per esportare i propri dati; trascorso il termine, i dati del gestionale sono restituiti o cancellati secondo l'accordo sul trattamento dei dati;
- (d) restano dovuti i corrispettivi maturati;
- (e) l'Impresa adempie all'obbligo del punto 5.3, lettera (e).
18.2. I memoriali non ancora attivati alla data di cessazione vengono cancellati.
18.3. Sopravvivono alla cessazione gli articoli 5.3 (lettere d ed e), 7, 9.6, 11, 19, 21 e 24.
19. Responsabilità
19.1. RediVivo risponde dei danni che siano conseguenza immediata e diretta del proprio inadempimento.
19.2. Limitazione. Salvo quanto previsto al punto 19.3, la responsabilità complessiva di RediVivo nei confronti dell'Impresa, a qualsiasi titolo, per i fatti verificatisi in ciascun anno contrattuale non supera il maggiore tra questi due importi: i corrispettivi pagati dall'Impresa nei dodici mesi precedenti il fatto, oppure 1.000 euro. RediVivo non risponde del mancato guadagno e dei danni indiretti.
19.3. La limitazione del punto 19.2 non si applica:
- (a) in caso di dolo o colpa grave (art. 1229 del codice civile) e negli altri casi in cui la legge non consente di limitare la responsabilità;
- (b) alla rivalsa spettante all'Impresa ai sensi del punto 10.4, nei limiti di quanto l'Impresa ha dovuto riconoscere alla famiglia in applicazione del Codice del consumo;
- (c) agli obblighi di RediVivo verso la famiglia previsti dall'articolo 11, che la limitazione non riduce in alcun modo;
- (d) alla responsabilità verso gli interessati prevista dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
19.4. RediVivo non risponde:
- (a) dei contenuti inseriti dall'Impresa, dalle famiglie o dai visitatori, salvo quanto previsto dalla legge per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni;
- (b) delle decisioni dei Comuni e dei gestori cimiteriali sulle targhette, dei difetti delle targhette fatte realizzare dall'Impresa e delle conseguenze di un'applicazione non conforme;
- (c) degli impegni assunti dall'Impresa verso la famiglia oltre quanto previsto dalle presenti condizioni;
- (d) delle interruzioni dovute a cause di forza maggiore o a fatti di terzi non controllabili.
19.5. Manleva. L'Impresa tiene indenne RediVivo dalle pretese di terzi e dalle sanzioni che derivino da: memoriali creati senza una valida richiesta o sulla base di dichiarazioni la cui falsità l'Impresa conosceva o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza; targhette applicate senza titolo, senza l'autorizzazione dovuta o senza la prova di lettura del punto 8.4; informazioni inesatte date alla famiglia.
20. Protezione dei dati personali
20.1. I ruoli delle parti nel trattamento dei dati personali e i rispettivi obblighi sono regolati dall'accordo sul trattamento dei dati, che forma parte integrante del contratto.
20.2. In sintesi: per i dati del gestionale l'Impresa è titolare e RediVivo responsabile; per la fase di creazione del memoriale le parti sono contitolari, con i compiti ripartiti nell'accordo; dall'Attivazione in poi RediVivo è titolare autonomo del trattamento relativo al memoriale, alla lavagna e ai visitatori.
21. Riservatezza
Ciascuna parte mantiene riservate le informazioni non pubbliche dell'altra di cui venga a conoscenza in esecuzione del contratto, e le usa solo per eseguirlo. L'obbligo dura per tre anni dalla cessazione del contratto.
22. Modifiche delle condizioni e del Listino
22.1. RediVivo può modificare le presenti condizioni e il Listino, per esempio per adeguarli a nuove norme, a nuove funzioni o a variazioni dei costi, dandone comunicazione scritta all'Impresa con almeno 60 giorni di anticipo.
22.2. L'Impresa che non accetta la modifica può recedere, senza costi, con effetto dalla data di entrata in vigore della modifica; in tal caso RediVivo restituisce la quota di canone relativa al periodo non goduto. In mancanza di recesso la modifica si intende accettata.
22.3. Le modifiche dei prezzi non si applicano al canone già pagato per il periodo in corso.
22.4. Nessuna modifica può ridurre la durata garantita dei memoriali già attivati.
23. Cessione del contratto e comunicazioni
23.1. L'Impresa non può cedere il contratto a terzi senza il consenso scritto di RediVivo. In caso di cessione o affitto dell'azienda dell'Impresa, il subentro del cessionario è subordinato all'accettazione delle presenti condizioni.
23.2. Le comunicazioni tra le parti sono valide se inviate per iscritto agli indirizzi di posta elettronica certificata o ordinaria indicati nel modulo d'ordine. Per RediVivo: info@redivivo.me.
24. Legge applicabile e foro competente
24.1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
24.2. Per ogni controversia relativa al contratto è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha il domicilio il titolare di RediVivo.
24.3. Il punto 24.2 riguarda soltanto i rapporti tra RediVivo e l'Impresa. Per i rapporti con le famiglie e i visitatori, che sono consumatori, vale il foro previsto dalla legge.
25. Clausole da approvare specificamente
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa dichiara di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole:
- 5.6 — termine per la comunicazione del recesso della famiglia ai fini dello storno;
- 8.5 — esclusione della responsabilità di RediVivo per la targhetta fatta realizzare dall'Impresa;
- 11.2 e 11.3 — irrevocabilità della stipulazione a favore della famiglia e permanenza dei memoriali anche in caso di mancato pagamento;
- 14.5 — termine di decadenza per la contestazione delle fatture;
- 15 — sospensione;
- 16.2 — rinnovo tacito;
- 16.4 — recesso di RediVivo;
- 17.2 — risoluzione con semplice comunicazione;
- 19.2 e 19.4 — limitazione ed esclusioni di responsabilità;
- 19.5 — manleva;
- 22 — modifica unilaterale delle condizioni e del Listino;
- 23.1 — divieto di cessione del contratto;
- 24.2 — foro esclusivo.
L'approvazione specifica è resa con una seconda sottoscrizione, distinta da quella del modulo d'ordine, nelle forme indicate al punto 3.4.
Versione 1.3, aggiornata il 10 ottobre 2026.